Codice Etico

Linee guida nell’attività professionale

“Mecacci & Mensi Avvocati Associati” (di seguito, “Studio”), indica le linee Guida di carattere etico (di seguito anche “Codice Etico”), che intende seguire nello svolgimento dell’attività professionale.

L’etica riguarda valori comportamentali in cui ogni singolo componente dello Studio si riconosce.

L’etica professionale è l’insieme delle regole e dei comportamenti, anche non scritti, che i componenti dello Studio osservano nell’esercizio della professione.

Le linee guida non possono prescindere dal rispetto delle disposizioni di legge e dell’etica normativa prevista dal Codice Deontologico Forense.

Articolo 1 – Ambito di applicazione

I Soci e i collaboratori dello Studio sono obbligati ad osservare i principi del Codice Etico e riconoscono che il rispetto del Codice Etico costituisce parte essenziale dell’attività professionale.

Articolo 2 – Principi generali

Nell’assolvimento dei propri compiti i componenti dello Studio operano con onestà, lealtà e correttezza.

Gli avvocati dello Studio sono tenuti ad agire nel rispetto del Codice Deontologico Forense, in conformità alla legislazione professionale e alle norme vigenti in Italia e in ciascun Paese si troveranno ad operare.

Ciascuno svolge l’attività professionale con impegno, secondo le proprie capacità e responsabilità, in un rapporto di reciproca collaborazione.

Lo Studio, fermi gli obblighi legali e deontologici, svolge la propria attività nella riservatezza, nella discrezione e nella massima trasparenza.

Articolo 3 – Dovere di onestà

L’onestà rappresenta un valore essenziale e fondante nella professione forense.

L’attività professionale viene svolta con rettitudine e probità, evitando qualsiasi condotta che possa ledere l’immagine e il nome dello Studio e della professione forense.

Articolo 4 – Doveri di diligenza e aggiornamento professionale

Lo Studio garantisce alla clientela un assiduo impegno ed un costante sforzo diretto al continuo e costante aggiornamento della preparazione professionale, con particolare riguardo ai singoli settori di competenza.

Articolo 5 – Dovere di riservatezza

Lo Studio ha il dovere di mantenere il massimo riserbo su ogni informazione di cui venga a conoscenza ed è obbligato a non divulgare con alcun mezzo informazioni relative ai Clienti ed agli incarichi affidati allo Studio, salvo che ciò si renda necessario per esigenze comunicative dello Studio. In ogni caso la divulgazione presuppone il preventivo consenso del cliente e viene attuata con equilibrio e moderazione.

Il dovere etico di tutela delle informazioni apprese dai Clienti o da terzi che riguardino direttamente o indirettamente l’attività professionale, si aggiunge all’obbligo di rispetto del segreto professionale, agli obblighi di tutela della riservatezza vigenti ed agli obblighi di protezione nel trattamento dei dati personali.

Il dovere di riservatezza comprende ogni aspetto organizzativo dello Studio.

Articolo 6 – Dovere di trasparenza

L’obbligo di informazione e di indicazione della complessità della pratica costituisce anche un dovere etico e deve comprendere l’indicazione dei possibili rischi e delle conseguenze ad essa connesse.

Le comunicazioni con i Clienti, in forma orale, telematica o scritta, devono essere redatte con trasparenza e chiarezza, in modo da poter essere ben comprese.

Articolo 7 – Dovere di non discriminazione

Lo Studio ripudia ogni forma di discriminazione in base all’età, al sesso, all’orientamento sessuale, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, al ceto sociale, alle opinioni politiche e alle credenze religiose.

Articolo 8 – Comportamento extra-professionale

I componenti dello Studio mantengono un comportamento ispirato a moderazione e continenza, rispettoso dei principi etici e degli obblighi di condotta dignitosa e decorosa.

Articolo 9 – Rapporti con la politica

Lo Studio non sostiene né partecipa ad attività politiche.

Ogni eventuale partecipazione di suoi componenti ad attività politica deve essere rispettosa dei valori etici dello Studio ed ha carattere esclusivamente personale.

Articolo 10 – Rapporti con le Autorità

I componenti dello studio agiscono con rispetto e decoro nei rapporti con la magistratura, con le Pubbliche Amministrazioni, i pubblici ufficiali e le altre Autorità.